Che al Mipaaf usassero un pallottoliere difettoso non era un mistero, come dimostra anche la nota del sig. Alberto Bonati.

SPETT. PQAI VI

Preg.mo Dott. Gualtiero BITTINI

Buongiorno,

in relazione alla mia del  05/02/2018 innanzitutto Vi ringrazio per la pubblicazione del Decreto  N. 0093661 del 28/12/2017 avvenuta ieri, 12 febbraio, sul sito istituzionale del Mipaaf.

Considerato che sull’argomento (Provvidenze all’allevamento 2011 Area Trotto) in più occasioni Vi inviai osservazioni scritte, ora finalmente posso esternare le mie perplessità con più contezza, e quindi CHIEDO a Voi, che possedete le competenze e le attribuzioni necessarie, di eliminare le criticità che vado ad esporre di seguito.

Vi anticipo che per comodità (anche in funzione di un eventuale inoltro della presente ad altri soggetti) allego alla presente la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione UNIRE N. 93 del 27 febbraio 2009 completa e le pagine scannerizzate della stessa deliberazione sulle quali si fondano alcuni miei rilievi.

Nel “Vostro” decreto direttoriale  Prot. Uscita N. 0093661 del 28/12/2017 in più occasioni (pagina 3 comma 2 e 4; pagina 4 comma 3) viene ribadito che i CRITERI di incentivazione all’allevamento sono quelli definiti dal piano triennale di cui alla deliberazione n.93 del 27 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione del soppresso U.N.I.R.E. con la quale sono stati adottati i programmi allevatoriali anni 2009 – 2011.

Non sarebbe potuto essere diversamente.

Infatti la citata deliberazione n.93/2009 stabiliva perentoriamente sia nella premessa dell’allegato 1 (che ne è parte integrante e sostanziale) che all’articolo 5 dello stesso allegato (comma 1 e 2) finalità e modalità per attuare modificazioni alle incentivazioni destinate agli allevatori contenute nella deliberazione, ovvero: un’apposita commissione  tecnica composta da rappresentanti dell’UNIRE  e dell’ANACT verifica, entro il 30 novembre di ogni anno (2010 per le provvidenze 2011) la possibilità di innalzare progressivamente i parametri e/o di modificare le incentivazioni.

In modo altrettanto chiaro, la citata deliberazione n.93/2009, prevedeva (articolo 6 dello stesso allegato 1, disposizione finale) la fattispecie di insufficiente disponibilità economica degli stanziamenti assegnati, stabilendo la riduzione percentuale dei contributi.

Eventuali dubbi che avrei potuto nutrire sul significato preciso del termine “CRITERI sono svaniti una volta giunto a pagina 5 del decreto direttoriale Prot. Uscita N. 0093661 del 28/12/2017, l’articolo 1 stabilisce come viene suddivisa, per l’Area Trotto, la somma totale di 599.984,00.

Sulla base dei continui richiami presenti nel decreto N. 0093661 del 28/12/2017 alla deliberazione n.93/2009 mi sarei aspettato di trovare 3 tipologie di incentivazione dirette agli allevatori e una per l’ANACT, ovviamente tutte ridotte percentualmente come previsto dalla deliberazione n.93/2009.

Purtroppo invece il decreto N. 0093661 del 28/12/2017 stabilisce ben altro.

Confidando che i numeri possano esser più chiari delle parole, e considerato che la deliberazione n.93/2009 contemplava per l’Area Trotto una somma totale di € 9.700.000,00 per l’annualità 2009 (suddivisa in 4 voci  di importo rispettivamente pari a 7.300.000,00 = 75,26%; 1.400.000,00 = 14,43%;  500.000,00 = 5,15%;  500.000,00 = 5,15% (come da allegato) e assodato che la somma totale da distribuire nel 2018 per le provvidenze Area Trotto relative all’annualità 2011 ammonta a 599.984,00 nella seguente tabella pongo a confronto la distribuzione sulla base dei CRITERI previsti dalla deliberazione n.93/2009 con quella sulla base dei CRITERI contenuti nel decreto N. 0093661 del 28/12/2017

Credo che le differenze evidenziate dalla tabella (allegata) siano palesi, e testimoniano inequivocabilmente che i CRITERI stabiliti dalla deliberazione n.93/2009 NON sono stati mantenuti nel decreto N. 0093661 del 28/12/2017.

La nota più “curiosa” riguarda il fatto che il mancato rispetto dei CRITERI della deliberazione n.93/2009 ha comportato una NON omogeneità nei criteri di attribuzione per i settori trotto e galoppo, infatti per l’Area Galoppo i risultati agonistici dei beneficiari sono stati conseguiti nel 2011, a differenza dell’Area Trotto che arriva paradossalmente a premiare cavalli che nel 2011 non avrebbero potuto gareggiare per una mera questione anagrafica e disponendo l’erogazione di incentivazioni per risultati agonistici del 2012 e 2013; al contempo esclude dai benefici economici del piano pluriennale (così tante volte richiamato nel recente decreto N. 0093661 del 28/12/2017) i 3 anni della generazione 2008, creando all’interno della stessa generazione una vera e propria discriminazione, infatti i nati nel 2008 che sono stati rispettati a due anni sarebbero penalizzati rispetto ai coetanei premiati a due anni con le provvidenze del 2010.

Considerato inoltre che tra le finalità della normativa sugli aiuti di stato vi è quella di eliminare gli effetti negativi di determinate incentivazioni economiche sul versante della concorrenza, con la MODIFICA dei CRITERI in linea di principio è stata intrapresa la direzione opposta, , infatti i NUOVI CRITERI,  stabiliti dal decreto N. 0093661 del 28/12/2017, concentrano le incentivazioni economiche nelle mani di un numero di allevatori più ridotto rispetto ai CRITERI ORIGINARI previsti dalla deliberazione n.93/2009 che consentiva la distribuzione degli incentivi economici su una platea più vasta di beneficiari, stimabile intorno al quintuplo dei soggetti premiati dal decreto N. 0093661 del 28/12/2017 (derivante dall’introduzione della novità della graduatoria limitata a 100 soggetti per generazione che è un CRITERIO assai differente rispetto al CRITERIO di premiare tutti i prodotti al di sopra di un limite di somme vinte) questa “stortura” evidentemente va oltre il danno economico creato dal mancato inserimento tra i beneficiari di un certo numero di operatori che ne avrebbero avuto diritto, infatti corrispondendo somme più elevate di quelle originariamente dovute (suddivisione dell’ammontare tra un numero più basso di beneficiari) vengono penalizzati anche coloro che non ne avrebbero avuto diritto che assistono all’erogazione ad allevatori colleghi, e concorrenti sul mercato, di contributi “maggiorati” che costituiscono a tutti gli effetti un vantaggio concorrenziale.

Rimanendo infine in ambito del rispetto dei parametri europei per l’erogazione dei contributi, ovvero l’applicazione della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (de minimis in agricoltura) alla luce dell’istituzione del  Registro Nazionale degli Aiuti (operativo dal 12 agosto 2017 indirizzato anche a scongiurare, nel caso degli aiuti de minimis il superamento del massimale concedibile imposto dall’unione europea) dei Registri dell’Agricoltura e della Pesca (prevista l’integrazione e l’interoperabilità verso il RNA) nonché l’esistenza della cosiddetta lista Deggendorf (elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto) e infine della norma che prevede che ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti di stato per avere efficacia deve riportare i codici identificativi, Vi CHIEDO se la Vostra Amministrazione ha già provveduto ad effettuare un’indagine presso i Registri di cui sopra per verificare che i beneficiari non abbiano cumulato nel triennio altri aiuti di stato, che gli stessi non compaiano nella lista Deggendorf oppure, in alternativa, se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiesta ai beneficiari dei contributi (pagina 6 art. 2 del N. 0093661 del 28/12/2017) costituisce l’unico strumento per garantire la corretta applicazione della normativa relativa al “de minimis”.

Confidando di essere stato chiaro ed esaustivo, e rimanendo comunque a disposizione per eventuali integrazioni alla presente, rimango in attesa di una Vostra risposta e colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.

Alberto Bonati “

All.to: Tabella esplicativa

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All.to: Delibera C.A. n. 93 del 27/02/2009

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