L’Organismo Ippico Italiano sente il dovere d’intervenire su tematiche molto sentite dagli operatori ippici, espresse dalla circolare programmazione 2018 e strettamente connesse alla grave crisi del settore ippico,  nella speranza di contribuire alla loro risoluzione.

 Pubblichiamo la lettera inviata a mezzo Pec al Mipaaf, ai nominativi sottoelencati.
Direttore Generale Mipaaf ippica- pesca: dott. Francesco Saverio Abate
Dirigente Mipaaf ippica – pesca dott.ssa: Stefania Mastromarino
Responsabile  Coordinamento trotto: dott. Alessandro Lazzaro

Oggetto: Circolare Programmazione 2018 artt. 26 (accesso alle scuderie) e 21 (allenatori).

Da una sia pure sommaria analisi della “Circolare programmazione corse al trotto maggio-dicembre 2018”, sembra emergano criticità talmente grevi da pregiudicarne i presupposti logici e normativi, e consigliarne una sostanziale modifica.
In particolare vengono in rilievo gli artt. 26 (accesso alle scuderie) e 21 (allenatori).

Quanto alla disciplina dettata in materia di accesso alle scuderie, ai sensi dell’art. 26.1 della prefata circolare, l’accesso alle zone scuderie è consentito ai titolari di licenza di guida, allenatori, proprietari e personale di scuderia. Non è dato conoscere se “accesso consentito” sia un diritto dei soggetti previsti, ovvero una condizione per consentire loro di ottenere autorizzazione ad accedere, che dunque può essere concessa o meno (e da chi? A quali condizioni?)
Si tratta di norma di carattere generale (non riferita specificamente alle giornate di corse, cui sono dedicati invece numeri successivi del medesimo articolo), costituente criterio direttivo e di selezione all’evidenza tassativo.
Ma, se così è, la mancata previsione dell’accesso agli allevatori, persino nelle giornate in cui non si svolgono convegni di corse, suona come un ammutinamento interpretativo rispetto ai principi di eguaglianza, di libertà di iniziativa economica, di parità di trattamento, oltre che di logica elementare. Al pari, la mancata previsione dell’accesso ai veterinari suona come un vulnus impareggiabile al benessere animale.
Altra anomalia è quella di consentire –previa autorizzazione della società di corse, demandata peraltro al mero arbitrio delle medesime (26.7), senza alcuna sia pure generica indicazione di criteri e limiti, l’accesso a operatori non ippici proprio nelle giornate di corse e non in giornate ordinarie (sempre impedendo l’accesso ad allevatori e veterinari).

Quanto all’art. 21 l’affollamento di aporie appare imbarazzante.

Viene sancito l’obbligo per l’allenatore di essere presente in giornata di corse, firmando apposito registro all’atto del ritiro dei numeri dei cavalli partecipanti alle competizioni presso la sala funzionari di gara nominati dall’Amministrazione. L’interessato, nell’ipotesi concomitanza di impegni in diversi ippodromi di cavalli da lui allenati, può delegare al ritiro altro allenatore, mediante apposito modulo la cui validità è condizionata da documento di identità in corso di validità.
La delega è consentita, a quanto pare, solamente se l’allenatore ha impegni concomitanti: se quindi in una stessa giornata ha uno o più cavalli iscritti in un solo ippodromo, non può delegare alcunola tassatività escluderebbe deroghe persino in caso di malattia- anche si trovasse a centinaia di chilometri di distanza.
Inoltre, come già giustamente da altri è stato osservato, l’allenatore ha la funzione istituzionale di seguire per gran parte della giornata i cavalli in allenamento, e, di conseguenza, pretendere la sua presenza altrove stride metallicamente con i suoi essenziali profili professionali.
Sembrerebbe, ma solo all’apparenza, leggermente edulcorata la sorte di soggetti allenatori di oltre 40 cavalli: costoro –sembra indipendentemente dalla concomitanza di impegni in diversi ippodromi- possono rilasciare delega ad un artiere, ma solo se loro dipendente in regola “alle” norme di legge.
Il groviglio è inestricabile: già dall’incipit, vale a dire dai presupposti per l’applicazione di tale disciplina, individuati nell’elenco dei cavalli in allenamento allegato alla domanda di concessione e di rinnovo della licenza. Perché è noto a chiunque abbia qualche giorno di esperienza in materia ippica, come tale elenco sia in continua e costante evoluzione, potendo variare in notevole misura con il passare dei giorni e non può dare alcun affidamento sulla effettiva persistenza del requisito de quo. Né esiste una banca dati accessibile dagli operatori per verificare in tempo reale chi sia l’allenatore di un cavallo e comunque quanti siano i cavalli affidati in allenamento ad un determinato professionista: ciò che rende velleitario ed utopico prevedere che le società di corse controllino prima del ritiro dei numeri di partenza se gli allenatori in quel momento sono in regola con il numero prescritto, in difetto di una banca dati o un registro dei modelli cambio allenatore (mod f).
E’ altresì noto come in diverse realtà ippiche, allenatori non abbiano dipendenti e quindi non potranno mai delegare alcuno, in quanto prestano attività supportati dal personale della scuderia di appartenenza del proprietario del cavallo.

Ma non basta.

Sul piano dei meccanismi sanzionatori, la condotta di un allenatore non presente –neppure per delega- non ha precise conseguenze sul piano dei partenti.

L’art. 21, in proposito, così di esprime:  comma 3: “l’allenatore deve essere presente in giornata di corse, firmando apposito registro all’atto del ritiro dei numeri dei cavalli……… la delega viene rilasciata mediante apposito modulo che non è valido se non accompagnato da documento di identità in corso di validità  (la trasmissione dunque può avvenire anche in via telematica, almeno così sembra); comma 4: “la Giuria è tenuta a verificare il registro e le procedure per il rilascio della delega, irrogando la sanzione di euro 300 a carico dell’allenatore inadempiente. L’accertamento dell’assenza per oltre cinque giornate di corsa comporta la sospensione della licenza di allenatore per un mese.”

Le conseguenze non sono dunque quelle del ritiro del cavallo (sanzione prevista invece per il caso di cui al comma 2), ma quelle della sanzione, a carico del solo allenatore, di 300 euro per inosservanza dell’obbligo di presenza (anche per delega formalmente errata), e di sospensione della licenza per un mese nell’ipotesi di assenza per oltre cinque giornate di corse.
Sanzioni inique come non mai, in quanto applicate per inosservanza di una disciplina oggettivamente impossibile da osservare, volendo poi sperare che sia solamente un cattivo pensiero contrario al vero,  quello che nell’intento dei redattori della circolare il termine “assenza” voglia significare non presenza fisica, e quindi che non si possano effettuare più di cinque deleghe.

In sostanza, una occasione per contrastare il fenomeno degli allenatori ectoplasmi, si è tradotta in una inutile intensificazione della burocratizzazione e penalizzazione degli allenatori veramente professionisti.

Si confida quindi in una riedizione, incisivamente corretta e riveduta, della circolare sulla programmazione, depurandola dalle denunciate violazioni, onde scongiurare l’ennesima reazione giudiziaria cui gli operatori ippici sarebbero costretti ad assumere, in un momento davvero proibitivo legato alla vera e propria indigenza in esito alla crisi del settore.

Responsabile ufficio legale Organismo Ippico Italiano: Avv. Mauro Cimino
Presidente Organismo Ippico Italiano: Maurizio Mattii

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