Mar. Mag 14th, 2024

Statuto

ALLEGATO “B” AL N. 7.992 di RACCOLTA

STATUTO DELL’ORGANISMO IPPICO ITALIANO

I- Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Articolo 1 Denominazione e sede

È costituita unaAssociazione senza scopo di lucro denominata Organismo Ippico Italiano. L’Associazione ha sede legale in via dell’Università n. 6 Fermo, e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Durata

La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria.

Articolo 3

Scopi e natura giuridica dell’Ente

  1. L’Organismo Ippico Italiano è associazione senza fine di lucro costituita per l’incremento, la promozione e il rilancio nazionale ed internazionale del settore ippico, con particolare riferimento alle razze equine da competizione e da sella, al purosangue inglese e al trottatore italiano, alla tutela e all’incremento dei posti di lavoro, anche riguardo ai profili allevatoriali ed agonistici, in tutte le componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
  2. L’Organismo Ippico Italiano ha il fine di contribuire alla realizzazione dei principi previsti dalla disciplina normativa, onde conseguire il riconoscimento tecnico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’espletamento di funzioni di organizzazione degli eventi ippici e rendicontazione delle risorse stanziate per l’ippica, essendo ogni attività sempre in collaborazione e sotto le direttive, la vigilanza e il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  3. L’Organismo ippico Italiano ha — ai sensi del precedente n. 2 – il fine di organizzare le corse dei cavalli, controllare e valutare le strutture destinate agli eventi ippici, quelle destinate all’allevamento, all’allenamento ed all’addestramento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza;
  4. L’Organismo ippico Italiano contrasta l’utilizzo dei trattamenti dopanti applicati sia all’uomo sia al cavallo, e favorisce, sempre nell’ottica del benessere animale, l’utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell’uomo;
  5. L’Organismo ippico Italiano si impegna alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro del comparto ippico, intensificando rapporti di collaborazione e confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le associazioni riconosciute delle categorie ippiche, con la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza trotto e galoppo;
  6. L’Organismo Ippico Italiano prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività;
  7. L’iscrizione quali soci all’Organismo ippico italiano è consentita agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi, che soddisfano i requisiti determinati nel proseguo; l’iscrizione quali tesserati è consentita sia agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che non soddisfano i requisiti determinati nel proseguio, sia agli allenatori, ai fantini, ai guidatori, ai gentleman e a tutti gli altri soggetti della filiera ippica.
  8. La disciplina degli organi di governo dell’Organismo ippico Italiano è improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie dei soci, e la struttura organizzativa fondamentale contempla organismi tecnici nei quali è assicurata la partecipazione degli allenatori, dei fantini, dei guidatori, dei gentleman e degli altri soggetti della filiera ippica, in applicazione di principi di democrazia.

Art. 4

Compiti e strumenti operativi

  1. Per il raggiungimento dei propri fini l’Organismo Ippico Italiano, anche nell’ottica dei fini istituzionali di cui all’articolo che precede e sempre sotto la vigilanza e le direttive dei Ministeri competenti, quale agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e nell’ipotesi di riconoscimento quale organismo deputato alla gestione del settore ippico, da parte dei Dicasteri, assume il compito di promuovere l’incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti, ed in particolare:
  2. assume ogni iniziativa che interessi l’incremento della ippicoltura nazionale e le iniziative dirette allo sviluppo dell’allevamento e della selezione degli equini, anche mediante organizzazione di corse o altre prove di selezione, con particolare riferimento al purosangue inglese ed al trottatore italiano;
  3. favorisce lo sviluppo dell’attività agricola volta alla costituzione ed al miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
  4. programma e organizza, definendone la programmazione tecnica ed economica, gli eventi ippici;
  5. definisce il calendario delle manifestazioni ippiche;
  6. diffonde il notiziario ippico come programma ufficiale delle corse, nel cui ambito è ricompresa la dichiarazione dei partenti delle corse, corredato di tutte le informazioni richieste per la effettuazione delle scommesse e reso pubblico prima dell’inizio della accettazione delle scommesse;
  7. propone al Ministero dell’Economia e delle Finanze la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico e telematico;
  8. si occupa della tenuta delle banche dati relative ai cavalli in attività, libri genealogici, gare e iscrizioni alle corse;
  9. determina gli stanziamenti relativi ai premi, tenendo conto, per ogni branca, dei risultati tecnici ed economici conseguiti e del livello di attività consentito in ogni ippodromo dal numero, qualità e stato delle strutture destinate al pubblico, agli operatori ed ai cavalli nonché dal ruolo svolto dall’ippodromo nel panorama ippico nazionale;
  10. determina gli stanziamenti relativi alle provvidenze da destinare all’allevamento secondo linee di guida elaborate in programmi di sviluppo pluriennali;
  11. provvede a tutte le incombenze di carattere tecnico e disciplinare connesse alle corse di cavalli purosangue, trottatore e da sella italiano ed alle altre manifestazioni, adottando/proponendo i regolamenti di riferimento e provvedendo al controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse, alla qualificazione, nomina e revoca dei Commissari e degli altri funzionari di riunione, alla sorveglianza sull’azione dei medesimi, provvedendo altresì alla regolamentazione, organizzazione e gestione delle strutture disciplinari; k) vigila sulla efficienza e sulla organizzazione tecnica degli ippodromi riconosciuti o autorizzati, delle piste da corsa e da allenamento, delle scuderie e degli impianti in genere approvando altresì i programmi tecnici formulati dalle Società che gestiscono gli ippodromi e verifica la piena esecuzione degli obblighi dalle stesse assunti per quanto riguarda lo svolgimento delle corse;
  12. cura la tenuta e la pubblicazione dei libri genealogici del cavallo purosangue, trottatore e da sella italiano. Cura la tenuta dei certificati di origine dei cavalli anzidetti e del registro dei passaggi di proprietà dei medesimi, ivi compresi anche tutti gli adempimenti connessi all’importazione ed esportazione dei cavalli;
  13. concede e revoca i colori ai proprietari, provvede alla qualificazione degli allenatori, dei guidatori e fantini, dei gentlemen ed amazzoni, degli allievi, degli artieri ippici rilasciando e revocando le relative patenti, nonché adottando ogni iniziativa per la loro formazione e >. perfezionamento professionale; , o
  14. assume iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dell’ippica, dei fantini, guidatori, allenatori ed artieri;
  15. pubblica e diffonde i bollettini ufficiali, i risultati delle corse, gli annuari ufficiali, i regolamenti, i notiziari statistici e quant’altro si dovesse rendere necessario;

p)  provvede alla valutazione della idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati;

  • incentiva piani occupazionali, volti a favorire l’avviamento al lavoro e la formazione professionale degli addetti al settore;
  • promuove e favorisce la realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi nonché la ricerca scientifica nel settore dell’allevamento, dell’allenamento e dell’antidoping;
  • allo sviluppo/alla ricerca dei mezzi finanziari per il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
  • provvede alla programmazione dello sviluppo del settore della ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
  • concorre alla tutela dell’incolumità ed al benessere dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;
  • mantiene e promuove rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell’ippica e dell’ippicoltura degli altri Paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo ed internazionale;
  • ove fosse licenziatario del segnale televisivo per la trasmissione delle corse assicura la diffusione, attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse;
  • attua e/o coordina iniziative di carattere promozionale intese a suscitare, fra l’opinione pubblica, interesse alle attività connesse ai propri compiti istituzionali, ivi compresi siti telematici, periodici, giornali, monografie e quant’altro;
  • partecipa in Società che perseguono scopi analoghi o le costituisce per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
  • L’Organismo ippico Italiano ha il fine di curare i rapporti con i concessionari alla raccolta delle scommesse, coordinandosi con gli stessi e con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per quanto inerente le politiche sui giochi: prodotti, riduzione prelievo fiscale in linea con quello delle scommesse sportive, introduzione del prelievo sul margine per le scommesse a quota fissa, palinsesto complementare, rete di vendita, pagamento delle vincite non inferiore al 74%. Il tutto finalizzato alla promozione e al sostegno di un percorso che possa assicurare risorse economiche certe al settore.
  • L’Organismo ippico italiano cura i rapporti negoziali con le società di corse;
  •  Organismo i ippico Italiana contribuisce alla formazione professionale e alla qualificazione degli operatori del settore dell’ippica.
  • L’attività dell’Organismo ippico Italiano, si svolge sulla base della relazione programmatica,  redatta ogni  anno dal Consiglio direttivo, accompagnata da un piano triennale che ne descrive le scelte strategiche e del piano annuale di attuazione;
  • Ai fini del conseguimento degli obiettivi, l’Organismo Ippico italiano a) attiva, nell’ambito delle problematiche relative all’allevamento, alla genetica e alla identificazione dei cavalli, del benessere animale e dei trattamenti dopanti, studi e ricerche in collaborazione con le università e le istituzioni pubbliche e private; b) concorre allo sviluppo e alla definizione della normativa tecnica del settore ippico; c) conserva gli archivi storici e correnti, nonché ogni testimonianza concernente la propria storia, curando le collezioni e gli strumenti scientifici di sua proprietà; d) promuove la cultura ippica a mezzo di pubblicazioni, servizi televisivi, convegni, conferenze, seminari e dibattiti ed ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e) espleta la proprie funzioni in conformità alle lince guida delle istituzioni ed organizzazioni nazionali e internazionali competenti in materia, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione; f) promuove, secondo le istruzioni e le linee guida dei Dicasteri competenti e della disciplina nazionale e comunitaria, la riforma del trattamento fiscale e previdenziale del settore ippico per tutti gli addetti.
  • L’associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l’esercizio.
    In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell’art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettivi organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
    Per l’attività commerciale l’associazione, ai sensi dell’art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l’obbligo di tenere la contabilità separata.

Art. 5

Criteri ispiratori dell’organizzazione degli eventi ippici

L’organizzazione degli eventi ippica dovrà essere ispirata a principi di garanzia di libero mercato, all’interno delle reple ‘prestabilite, uguali per tutti, fondato sulla trasparenza e sulla imparzialità, nella prospettiva di una logica imprenditoriale.

Ogni protagonista dello spettacolo ippico (ippodromi, categorie professionali, ecc.) è chiamato ad ottenere il miglior risultato economico, a beneficio del sistema e di se stesso, rimettendo alla propria capacità la confezione di un prodotto ottimale, misurandosi ad armi pari con la concorrenza.

E ciò anche nella prospettiva della reintroduzione del pubblico negli ippodromi, fidelizzazione della cultura del cavallo e maggiore attrattiva per le scommesse.

La disciplina regolamentare dovrà tendenzialmente essere premiante o penalizzante in esito ai valori di redditività della raccolta delle scommesse sul montepremi assegnato e disponibile, naturalmente entro i liniti minimi e massimi dei premi e delle giornate che gli ippodromi dovranno disputare, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e da un tavolo tecnico.

Il programma corse ed il montepremi, in avvio non modificato rispetto al passato, sarà quindi assestato e variato secondo la logica del mercato libero, richiedendosi la massima redditività del montepremi investito, nei limiti sopra indicati.

La classificazione dovrà quindi avvenire attraverso il combinato disposto di:

  1. Criteri qualitativi, con soglie minime per piste da corsa e allenamento, qualità ed efficienza dei servizi agli operatori e al pubblico, scuderie e centri di allenamento, qualità e quantità del lavoro direttamente impegnato, prodotti di allevamento direttamente collegati;
  2. Criteri quantitativi, relativi alla raccolta delle scommesse e al ritorno del montepremi (con i dovuti correttivi per i GP, per le riunioni in particolari giorni della settimana, notturna, ecc.) programmazione e suoi risultati, suddivisa in giornate di corse e gran premi, entità del gioco sul campo, entità del gioco a riversamento.

Il tutto da valutarsi attraverso un tavolo tecnico specifico.

II – Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione degli associati

Art. 6

Requisiti per la qualità di socio o associato

Hanno titolo ad aderire quali soci o associati, all’Organismo ippico italiano:

a. le società di corse che gestiscono un ippodromo,

b. i proprietari di cavalli da corsa,

  • gli allevatori di cavalli trottatori o purosangue.

In particolare, l’esercizio dei diritti sociali viene esercitato dal titolare persona fisica, dal rappresentante legale di società di persone o capitali, o da persona appositamente delegata dal titolare o dal legale rappresentante; per la delega a partecipare alle assemblee straordinarie occorrerà conferire i poteri al delegato mediante procura speciale autenticata.

Gli associati sono Promotori – fondatori (sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono i firmatari del presente atto), Ordinari (coloro che abbiano domandato di far parte dell’associazione e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo), ed Onorari (sono persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione).

Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Ammissione degli Associati e titoli per l’ammissione

Per l’ammissione degli associati Ordinari gli interessati debbono avere i seguenti requisiti:

  1. appartenenza ad una delle seguenti categorie:

Società di corse trotto e/o galoppo che gestiscono ippodromi;

Proprietari di cavalli per il trotto e/o galoppo ivi compresi cavalli mezzosangue e arabi;

Allevatori di cavalli per il trotto e/o galoppo ivi compresi cavalli mezzosangue e arabi;

  • assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, – sia per i legali

rappresentanti sia per i membri del consiglio di amministrazione in caso di società – ;

  • c1 Per le società di corse: essere titolare/gerente di un ippodromo riconosciuto dal Mipaaf;

c2. Per i Proprietari: essere titolare di colori;

c3. Per gli Allevatori di cavalli da trotto e/o galoppo: essere iscritti all’Albo degli Allevatori per il Trotto o svolgere l’attività di allevatore per il galoppo.

Per essere ammessi all’Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata all’Associazione, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento interno, in cui dovrà essere dichiarata l’attività svolta. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’ammissione degli associati Onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata

dal Consiglio Direttivo,

Articolo 8

Obblighi e diritti degli Associati

Gli associati hanno l’obbligo osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi assodiativi ed in particolare hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo e le quote per i servizi resi. La quota associativa versata è intrasmissibile,

La quota non è rivalutabile.

Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione.

Ad esclusione degli associati Onorari, tutti gli altri associati, hanno diritto di voto nelle assemblee dell’ Associazione.

La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo.

Articolo 9

Recesso ed esclusione degli Associati dall’Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso dell’associato stesso ovvero per l’esclusione dello stesso dall’Associazione. Ciascun associato può recedere dall’Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell’esercizio in cui è stata presentata la richiesta. Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall’Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

a. per mancato versamento della quota associativa annuale o mancato pagamento per i servizi resi;

b. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell’Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell’Associazione medesima o dei singoli associati;

d. per dichiarazione di fallimento dell’associato;

e. per il venir meno dei requisiti di ammissione;

f. per sopravvenuta disciplina normativa o regolamentare che, in ipotesi di riconoscimento da parte dei ministeri competenti dell’associazione quale organismo per la gestione dell’ippica, preveda requisiti non posseduti dall’associato.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all’indirizzo di registrazione dell’associato; l’associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo,

tenuto conto delle contro-deduzioni dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la

propria decisione che sarà, in ogni caso, definitiva.

Pertanto il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui abbia avuto notizia della notizia definitiva del Consiglio Direttivo, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui all’art. 23.

La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l’hanno determinata.

Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

Art. 10

Iscritti o tesserati

Tutti coloro che appartengono a categorie ippiche professionali, o comunque svolgono attività ippica riconosciuta e che non siano o non possano essere associati, potranno essere iscritti o tesserati.

Gli iscritti o tesserati sono ordinari ed onorari.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potranno essere iscritti o tesserati quali ordinari: società di corse, proprietari, allevatori, allenatori trotto e galoppo, guidatori, fantini, artieri, giudici di gara trotto e galoppo, veterinari e medici, gentleman, amazzoni, aspiranti ed allievi e gli altri soggetti della filiera ippica.

I tesserati onorari sono persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione.

I regolamenti della Associazione stabiliscono condizioni, termini e modalità per l’iscrizione 0 tesseramento di iscritti o tesserati ordinari, che deve essere rinnovata annualmente.

Le quote di iscrizione o tesseramento e i costi dei servizi resi dall’Organismo Ippico italiano ai tesserati per l’anno successivo vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi all’Associazione i tesserati devono presentare apposita domanda, indirizzata all’Associazione secondo modalità prestabilite, in cui dovrà essere dichiarata l’attività svolta.

Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Consiglio non è tenuto a rendere noti i motivi dell’eventuale rigetto della medesima domanda, pur dovendo comunicare il rigetto stesso.

L’ammissione degli associati onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

I tesserati hanno diritto a partecipare alle attività organizzate della Associazione e a partecipare agli organi consultivi di cui all’articolo 20 del presente Statuto.

I tesserati al pari degli associati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, osservando lo Statuto, i Codici, i Regolamenti, i Disciplinari e le Norme Attuative della Associazione, nonché le deliberazioni e le, decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni della medesima associazione.

Il rapporto di tesseramento è a tempo indeterminato. La qualifica di iscritto o tesserato si perde per decesso, recesso del tesserato stesso ovvero per l’esclusione dello stesso dall’Associazione.

Ciascun tesserato può recedere dall’Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell’esercizio in cui è stata presentata la richiesta. Ciascun tesserato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall’Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

  1. per mancato versamento della quota di tesseramento annuale o mancato pagamento per i servizi resi;
  2. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  3. per il compimento di atti contrari agli scopi dell’Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell’Associazione medesima o dei singoli associati o tesserati;
  4. per il venir meno dei requisiti di ammissione.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate al tesserato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all’indirizzo di registrazione del tesserato; il tesserato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione che sarà, in ogni caso, definitiva.

Il tesserato escluso potrà comunque, entro trenta giorni da quello in cui abbia avuto notizia della decisione definitiva del Consiglio Direttivo, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 23 del presente Statuto.

III – Organi e cariche dell’Organismo Ippico Italiano — Organismi tecnici partecipati dai

soggetti della filiera ippica

Articolo 11

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea generale degli associati;

  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente e I Vice Presidenti;
  • Il Collegio Sindacale
  • L’Authority

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente, salvo un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono subordinate all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 12

L’Assemblea generale degli Associati

L’Assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, in qualunque località italiana.

L’Assemblea deve pure essere convocata ove ne sia stata fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del Codice Civile.

L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni associato o rappresentante non può detenere più di tre deleghe di voto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell’Assemblea è il Direttore Generale e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall’Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate con modalità di voto palese. I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli associati e possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale. L’Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 13

Assemblea ordinaria degli Associati — quorum costitutivo e deliberativo

L’Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei sindaci;

c. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro a essa demandato per legge o Statuto. Solamente per la nomina del primo Consiglio Direttivo, l’assemblea costituente elegge, oltre i componenti del Consiglio Direttivo, anche il suo Presidente ed i due Vice presidenti, che successivamente saranno eletti dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, per ogni categoria di associati — e quindi la metà più uno delle società di corse, la metà più uno dei proprietari e la metà più uno degli allevatori -. L’Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Articolo 14

Assemblea straordinaria degli Associati

L’Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle modifiche allo Statuto;

b. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e su quant’altro a essa demandato per legge o Statuto.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art, 15

Consiglio Direttivo

AI Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:

a. l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

b. fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa; in particolare redigere regolamenti interni – ivi compresi i regolamenti degli organismi tecnici-, disciplinare condizioni  e requisiti per l’ammissione degli associati – società, proprietari e allevatori -, e degli affiliati/tesserati, redigere o modificare la procedura di giustizia sportiva e la disciplina per il controllo delle sostanze proibite, redigere i criteri ispiratori per il calendario delle corse, montepremi e remunerazione delle società di corse, redigere la programmazione;

c. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;

d. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all’assemblea generale degli associati per l’approvazione, nonché redigere la relazione generale sull’attività dell’associazione;

  • deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • proporre all’assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
  • deliberare le quote associative e i costi per i servizi resi ad associati e affiliati o tesserati;
  • deliberare ogni altro atto di amministrazione;
  • conferire e revocare procure;
  • nominare il Presidente, sino a due Vice Presidenti ed un Direttore Generale;

I.      nominare i componenti degli organismi tecnici;

  • comunque deliberare in merito ad ogni funzione prevista negli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
  • costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l’esame e l’approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività.

I bilanci preventivi e consuntivi ed i rendiconti che il Consiglio Direttivo è chiamato ad esaminare, saranno esposti presso la sede sociale dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

I medesimi dovranno rimanere depositati presso la sede sociale’ anche dopo la loro approvazione.

Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell’Associazione e la loro divulgazione all’esterno dell’associazione è condizionata all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da dodici a venticinque membri eletti dall’assemblea nell’ambito degli associati.

Fra i membri debbono essere ricompresi un numero di:

. sei proprietari (tre trotto e tre galoppo);

. sei allevatori (tre trotto e tre galoppo);

. dodici rappresentanti di società di corse.

Le proporzioni di cui sopra dovranno essere mantenute qualunque sia il numero dei consiglieri. Nella fase costitutiva il numero e la composizione del Consiglio Direttivo sono rimessi alla decisione dei soci fondatori.

Per il caso in cui all’Organismo Ippico Italiano vengano demandate dal Ministero competente le funzioni di sviluppo del settore ippico, per i primi cinque anni dalla data di tale incarico, negli organi gestionali dell’Organismo ippico italiano è prevista una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell’Economia e delle Finanze, nei termini, modalità e consistenza che saranno normativamente previsti.

Per il periodo successivo è prevista la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione dell’Organismo stesso, composto dai rappresentanti dei Ministeri, secondo le modalità ed i termini che saranno normativamente previsti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l’Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal v caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una vota al mese, e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente, del Direttore Generale o di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell’ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all’uopo dagli altri membri. Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario un quorum costituivo di almeno la metà dei suoi membri ed un quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, dietro invito del Presidente o del Direttore Generale o di un terzo dei Consiglieri, tecnici o professionisti esperti nelle materie oggetto dell’ordine del giorno, onde essere sentiti per consultazioni.

Articolo 16

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente dell’Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri sino ad un massimo di due Vice Presidenti, i quali  sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, salvo ratifica degli atti da loro posti in essere da parte di questo alla prima riunione utile, e possono provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

Art. 17

Commissione di vigilanza — Authority

Ai fini della concreta ed effettiva, ragionevole rappresentanza delle diverse categorie dei soci, è istituita una commissione di Authority, per vigilare sulla corrispondenza delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo alla legge, alla disciplina normativa di settore, allo Statuto.

L’Authority potrà partecipare alle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto, ma potrà esprimere veto, nelle ipotesi di violazione palese dello Statuto e della normativa in materia, con particolare riferimento alla garanzia di perseguimento di interessi collettivi e non soltanto interessi particolari di categoria.

Potrà quindi esprimere il proprio veto ad una delibera del CD o dell’assemblea dei soci ritenuta illegittima, invitando gli stessi organi a riponderare o modificare la decisione, ovvero a proporre condivisibili giustificazioni.

La delibera in questione sarà efficace solamente ottenuto il nulla osta della Commissione di vigilanza.

L’Authority avrà anche funzione propulsiva, potendo richiedere che l’assemblea o il CD si pronuncino su determinati oggetti.

Tale Authority sarà composta da cinque membri, e deciderà a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti.

I componenti della Authority sono nominati dall’assemblea e possono essere scelti anche soggetti non soci o iscritti fra soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza almeno ventennale nel settore ippico, ovvero fra magistrati anche in pensione, professori universitari, avvocati specialisti in materia, con esperienza almeno decennale nel settore ippico, persone che siano o siano state esponenti di organizzazioni sindacali di lavoratori o datori di lavoro con esperienza almeno decennale nel settore ippico, e non ricadenti nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.


Art. 18

Il Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed un membro supplente debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, e gli altri debbono essere scelti fra iscritti ad albi professionali o docenti in materie economiche o  giuridiche.

La prima volta il Collegio Sindacale viene nominato nell’Atto costitutivo, successivamente nominato dall’ Assemblea Ordinaria. Il Presidente è nominato dall’Assemblea Ordinaria. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. La cessazione ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo collegio.

Il Collegio Sindacale vigila (con atti di ispezione e controllo) sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio sindacale predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Direttore Generale e del Presidente e del Collegio dei sindaci, nonché con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle eventuali società di cui la Associazione detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia presso la sede durante i 10 giorni che precedono l’ Assemblea affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano.

Articolo 19

Il Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei propri membri, un Direttore Generale il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore:

a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;

b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell’Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell’Associazione.

Il Direttore provvede alla gestione economico-finanziaria-tecnica dell’Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Presidente ai fini della presentazione al Consiglio Direttivo e predispone la programmazione dell’attività ippica, da sottoporre alla approvazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, sovrintende alla regolare applicazione dei regolamenti delle corse e al corretto operato delle società di corse, riferendo al Presidente e al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito  registro anche informatico, all’incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote e di tutte le quote associative e dei compensi per i servizi resi, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell’Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo. A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all’Associazione depositando la firma disgiunta del Direttore Generale e del Presidente.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno dal Direttore Generale immediatamente girate e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese. Sino alla nomina del Direttore generale, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all’Associazione depositando la firma disgiunta del Presidente e di un Vice Presidente.

Art. 20

Organismi tecnici dell’Organismo Ippico italiano e Consiglio generale

La struttura fondamentale dell’Organismo ippico italiano contempla organismi tecnici nei quali è assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentleman, e di ogni altro soggetto della filiera ippica, nonché un consiglio generale.

Tali organismi tecnici si manifestano come organi consultivi dell’Ente.

Il Consiglio direttivo costituisce sette Consulte tecniche, i cui componenti sono designati dalle categorie interessate, che dovranno riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, e saranno Presiedute dal Presidente dell’Associazione o dal Direttore Generale, secondo un regolamento di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo acquisisce preventivamente il parere non vincolante di quelle Consulte tecniche competenti nelle specifiche materie di seguito indicate:

  • disciplinare regolarizzazione rapporti di lavoro nell’ippica e sicurezza sul lavoro;
  • regolamenti di carattere tecnico e disciplinare connessi alle corse dei cavalli;
  • criteri generali di programmazione delle corse e manifestazioni ippiche;
  • piani e programmi allevatori;
  • Doping e benessere animale;
  • Scommesse e segnale TV.

La partecipazione alle Consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Le consulte tecniche che verranno costituite dal Consiglio Direttivo dovranno essere le seguenti:

  • Organismo tecnico disciplina e regolarizzazione rapporti di lavoro nell’ippica e sicurezza sul lavoro
  • Organismo tecnico per la Cassa assistenza
  • Organismo tecnico galoppo;
  • Organismo tecnico trotto;
  • Organismo tecnico scommesse e segnale TV;
  • Organismo di disciplina;
  • Organismo tecnico medico veterinario

Art. 21

Quote Associative e di tesseramento

Gli associati e i tesserati/iscritti sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati,

Art. 22

Patrimonio ed esercizio. Gestione contabile economica e finanziaria

L’Organismo ippico italiano svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio Sindacale nonché dei ministeri competenti in ipotesi di riconoscimento quale organismo per la gestione dell’ippica.

Il bilancio d’esercizio annuale, predisposto dal Presidente, è approvato dall’Assemblea dei soci. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell’esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Viene esclusa la possibilità di rimborsare quote o distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Organismo ippico italiano adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l’ordinata tenuta dei conti, e la corrispondenza dei bilanci di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.

Le Entrate dell’Organismo ippico italiano sono costituite da:

  1. la quota versata dagli associati in sede di prima iscrizione;
  2. la quota annuale di soci e iscritti o tesserati;
  3. proventi per servizi resi a soci e iscritti o tesserati;
  4. proventi realizzati mediante l’attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali;
  5. contributi di Enti pubblici o privati;
  6. qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, a qualunque titolo realizzata.

Il Patrimonio

– Il Patrimonio è costituito dai mezzi propri dell’ Associazione e comprende:

  1. il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione di associati o tesserati;
  2. eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;
  3. contributi di terzi
  4. avanzo e disavanzo di esercizio;
  5. ognio altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di bene.
  6. Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

Le risorse provenienti, nell’ipotesi di riconoscimento quale organismo di gestione dell’ippica, dal prelievo scommesse o da stanziamenti per l’ippica e comunque le risorse destinate all’ippica dalla normativa vigente, dovranno essere interamente destinate ed utilizzate per l’espletamento delle funzioni di organizzazione degli eventi ippici, con obbligo di rendicontazione analitica. Ogni altra spesa dell’Ente – compensi, rimborsi spese, personale, materiali, ecc.- dovrà essere sostenuta attingendo da quote di associazione e riassociazione, quote tesserati e servizi resi.

Il Presidente, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all’esame preventivo del Consiglio direttivo e quindi all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze lo richiedano.

Il Presidente predispone annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Associazione,

Art. 23

Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all’interno degli Organi o tra gli Organi stessi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Fermo, su istanza della parte più diligente.

Art. 24

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni generali

Delibera di scioglimento e liquidazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Disposizioni Generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali in materia.